Tirocini extracurriculari: le nuove Linee Guida del Governo

Era atteso entro il 30 giugno 2022 il recepimento delle nuove Linee Guida indicate nella Legge di Bilancio 2022 sui tirocini extracurriculari, la cui disciplina è demandata ad un accordo fra Governo e regioni, in sede di conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni.

I criteri indicati dal Governo per individuare nuove linee guida in materie sono i seguenti:

  1. a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  2. b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  3. c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  4. d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

Per quanto riguarda i punti da b) a d) la Regione Emilia Romagna è già ampiamente in linea con quanto indicato dal Governo, quello che desta maggiori perplessità è il punto a) che potrebbe limitare la platea dei soggetti che possono essere inseriti con il tirocinio.

Ricordiamo che una nota di marzo 2022 dell’INL (nota 530 del 21 marzo 2022) in riferimento alla disciplina intertemporale, specifica che “ad oggi e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi del citato comma 721, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali” pertanto è a tutt’oggi possibile avviare tirocini seguendo la normativa attualmente in vigore.

Fra le norme immediatamente operative, particolare attenzione è data al profilo di sicurezza sul lavoro il comma 725 specifica che il soggetto ospitante è obbligato all’integrale rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza. Sotto questo profilo la norma appare del tutto confermativa rispetto a quanto già previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

PENTACOM rimane a Vostra disposizione sia per l’attivazione di tirocini, sia per quanto riguarda la sicurezza in azienda e vi terrà aggiornati sulle prossime novità a riguardo.


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